Reddito di cittadinanza, la Corte d’Appello di Lecce assolve imputato: “Il fatto non sussiste” dopo le sentenze Ue e Consulta

La Corte d’Appello del Tribunale di Lecce ha chiarito l’esito di un procedimento penale legato alla presunta indebita percezione del reddito di cittadinanza, misura abolita dal 1° gennaio 2024 e sostituita dall’Assegno di Inclusione. All’esito dell’udienza preliminare, l’imputato J.D. era stato rinviato a giudizio con l’accusa di aver reso una falsa dichiarazione per accedere al beneficio, reato rimasto perseguibile grazie alla norma transitoria che tutela la rilevanza penale dei fatti commessi fino al 31 dicembre 2023.

Con la sentenza n. 1328/2025, emessa e depositata il 21 maggio, il Tribunale monocratico di Lecce ha assolto l’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”. Una decisione che assume particolare rilievo poiché analizza in modo sintetico ma puntuale il quadro giurisprudenziale che si è delineato dopo gli interventi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea e della Corte costituzionale sul tema dei requisiti necessari per accedere al reddito di cittadinanza.

Il giudice ha evidenziato come la Corte di Giustizia abbia ritenuto illegittimo e discriminatorio il requisito dei dieci anni di residenza in Italia previsto dalla normativa originaria, poiché in contrasto con la direttiva europea 2003/109/CE, che stabilisce in cinque anni continuativi il periodo utile per ottenere lo status di soggiornante di lungo periodo. Una posizione, questa, recepita anche dalla Corte costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale il vincolo decennale, ritenendo invece proporzionato quello quinquennale.

Secondo la Corte d’Appello di Lecce, le pronunce delle Alte Corti non possono non avere effetti sul reato contestato: se il requisito dei dieci anni è stato dichiarato illegittimo, la falsa dichiarazione non è configurabile sotto il profilo oggettivo. Accertato che al momento della domanda J.D. risiedeva in Italia da almeno cinque anni, la sua condotta non poteva essere considerata penalmente rilevante. Da qui l’assoluzione piena.

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